Art. 35
Titolo II

Art. 35

39 / 61
In vigore dal 16 giu 1931
Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l'istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell'attuazione del codice tiene luogo dell'istanza. La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all'attuazione del codice penale ha l'efficacia della richiesta del Ministro della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-35