Art. 30
Titolo II

Art. 30

34 / 61
In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni dell'articolo 96 e della prima parte dell'articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell'attuazione del codice stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-30