Titolo I
Art. 3
3 / 61In vigore dal 16 giu 1931
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale », per la stessa durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-3