Art. 3
Titolo I

Art. 3

3 / 61
In vigore dal 16 giu 1931
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale » e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale », per la stessa durata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-3