Titolo II
Art. 29
33 / 61In vigore dal 16 giu 1931
Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte à termini degli del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell' di questo decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-29