Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 16 giu 1931
Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte à termini degli del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell' di questo decreto.
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