Art. 26
Titolo II

Art. 26

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In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell'attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-26