Art. 25
Titolo II

Art. 25

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In vigore dal 16 giu 1931
La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-25