Titolo II
Art. 24
28 / 61In vigore dal 16 giu 1931
Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'.
Nondimeno:
1° quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a norma del numero 1° dell'.
Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;
2° continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal numero 2° dell';
3° per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-24