Art. 19
Titolo I

Art. 19

19 / 61
In vigore dal 16 giu 1931
Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-19