Titolo I
Art. 11
11 / 61In vigore dal 16 giu 1931
I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d'ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-11