Art. 6
RegolamentoCapo I

Art. 6

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In vigore dal 28 lug 1931
Gli oggetti fragili, se non abbiano un notevole valore pecuniario o artistico, e gli oggetti di facile e rapido deperimento non sono inventariati Le stoviglie e le cristallerie da tavola sono comprese nell'inventario, ma le relative variazioni in aumento o in diminuzione, in base alla verificata consistenza, si registrano soltanto a fine d'anno. A tale uopo le stoviglie e le cristallerie sono descritte in uno speciale registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-6