Regolamento›Capo VI
Art. 58
58 / 80In vigore dal 28 lug 1931
L'economo tiene un registro partitario (mod. 23) dal quale risulti il conto individuale di ciascun alunno, sia per versamenti fatti, sia per spese addebitate.
Il conto è chiuso e firmato quadrimestralmente dal rettore e dall'economo con l'espressa indicazione del debito dell'alunno ed è inviato alla famiglia per la reintegrazione del deposito. Entro i primi quindici giorni del quadrimestre successivo, il rettore è tenuto a dare assicurazione scritta al R. Provveditore agli studi che tutti i conti individuali sono stati inviati alle famiglie.
L'economo, chiusi e spediti i conti individuali, restituisce alle famiglie dei convittori che escono definitivamente dal Convitto, nel termine di un mese, direttamente o a mezzo vaglia postale, le quote di deposito che risultino in eccedenza alle spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-58