Art. 15
RegolamentoCapo II

Art. 15

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In vigore dal 28 lug 1931
La trattativa privata è consentita quando l'asta pubblica e la licitazione privata siano andate deserte, quando l'urgenza sia tale da non consentire, senza pregiudizio degli interessi del Convitto, l'indugio delle aste e delle licitazioni private e in ogni altro caso non previsto nei precedenti articoli. Per l'affitto di fondi rustici, se la corrisposta superi le tremila e non sia superiore alle ventimila lire, e obbligatoria la trattativa privata con la facoltà di aumento ai terzi non inferiore ad un sesto del prezzo convenuto. L'aggiudicazione provvisoria è resa pubblica mediante affissione nell'Albo pretorio del Convitto di un avviso indicante gli estremi del contratto, la facoltà di aumento accordata ai terzi ed il termine di scadenza della medesima. Scaduto tale termine, che non potrà essere inferiore ai giorni quindici, senza tale siano state presentate proposte di aumento, l'aggiudicazione provvisoria è convertita in definitiva. L'aggiudicatario in via provvisoria può conservare il diritto di priorità ove accetti il migliore aumento offerto dai terzi. Si può provvedere in economia, con deliberazione del Consiglio di amministrazione e secondo le modalità da esso prescritte, per i lavori agli immobili quando la spesa non superi le L. 10,000, per l'acquisto dei generi di consumo giornaliero e per ogni altra spesa relativa ai bisogni immediati del Convitto.
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