Art. 14
RegolamentoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 28 lug 1931
La licitazione privata è obbligatoria: a) se l'asta sia andata deserta; b) per lavori ad immobili pei quali sia prevista una spesa superiore alle L. 10,000 e non superiore alle L. 50,000; c) per le forniture in genere, il cui importo annuale superi le L. 10,000. d) quando trattisi di lavori o forniture che per la loro natura debbano commettersi ad artefici o ditte specializzate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-14