Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 28 lug 1931
L'asta pubblica è obbligatoria: a) per la vendita di immobili di valore superiore alle L. 3000; b) per lavori ad immobili per i quali sia prevista una spesa eccedente le L. 50,000; c) per l'affitto di fondi rustici quando la corrisposta base superi le L. 20,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-13