Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 28 lug 1931
Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori si provvede per mezzo di contratti. Ai contratti si addiviene in seguito ad asta pubblica, a licitazione o a trattativa privata. Nelle pubbliche aste e nelle licitazioni private si seguono le norme procedurali stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.
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