Art. 11
RegolamentoCapo I

Art. 11

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In vigore dal 28 lug 1931
La revisione triennale dell'inventario di cui all' del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, è eseguita personalmente dal rettore in contraddittorio con l'economo. Tale revisione può essere fatta, altresì, prima della scadenza del triennio, se il R. Provveditore agli studi od il Consiglio di amministrazione la ritengano necessaria. Copia autentica del verbale della revisione viene unita, col prospetto delle variazioni all'inventario, al conto consuntivo dell'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-11