Art. 16
Regolamento del servizio del Genio civile

Art. 16

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In vigore dal 8 apr 1931
I disegnatori prestano la loro opera in ufficio, coadiuvano gli ingegneri e i geometri nello sviluppo dei disegni in base ai rilievi eseguiti in campagna sia per la compilazione di progetti sia per la contabilità dei lavori; eseguono disegni in base agli schizzi ed alle istruzioni che ricevono dagli ingegneri o dai geometri; copiano disegni di ogni genere e provvedono per le riproduzioni meccaniche di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-02;287#art-rds-16