Testo Unico›Capo III
Art. 34
Abrogato34 / 96Art. 3, n 2, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 13, 14 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
In vigore dal 1 gen 1985
Testo Unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
Note all'articolo
- La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50 della legge medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;227#art-tu-34