Art. 32 · Art. 6, 9 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.
Testo UnicoCapo II

Art. 32

Abrogato32 / 96

Art. 6, 9 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.

In vigore dal 1 gen 1985
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222

Note all'articolo

  • La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50 della legge medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;227#art-tu-32