Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. 95 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Allegato A
titolo I Disposizioni generali.
Art. 1 ALLEGATO A. Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle Art. 2 Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione Art. 3 L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di ser Art. 4 Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gl Art. 5 Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri Art. 6 È vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizi Art. 7 L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'az Art. 8 Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somm titolo II Ammissioni in servizio.
Art. 9 Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova Art. 10 Per l'ammissione al servizio in prova è necessario: 1° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO Art. 11 Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniz Art. 12 Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente reg titolo III Servizio di prova.
Art. 13 Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegn Art. 14 Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del titolo IV Avanzamenti
Art. 15 Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per Art. 16 In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati n Art. 17 Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a qu Art. 18 Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di gr Art. 19 La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La titolo V Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.
Art. 20 Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilit Art. 21 Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superior Art. 22 Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario Art. 23 Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agen Art. 24 Allegato A-art. 24 Art. 24. L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agen Art. 25 Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio s Art. 26 In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osse Art. 27 Allegato A-art. 27 Art. 27. Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli Art. 28 Allegato A-art. 28 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889 Art. 29 L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azie Art. 30 Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore fin Art. 31 Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. Art. 32 È corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le Art. 33 Il personale che ha gestione di danaro o di materiali può essere obbligato al deposito di Art. 34 Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azie Art. 35 Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni Art. 36 Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42 titolo VI Disposizioni disciplinari.
Art. 37 Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti: 1° la censura, che è Art. 38 L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipen Art. 39 Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agent Art. 40 La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commet Art. 41 Si incorre nella multa 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di Art. 42 Si incorre nella sospensione: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la manc Art. 43 Allegato A-art. 43 Art. 43. Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipe Art. 44 Si incorre nella retrocessione: 1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte Art. 45 Incorre nella destituzione: 1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, Art. 46 Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destitu Art. 47 Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 d Art. 48 Allegato A-art. 48 Art. 48. Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporan Art. 49 Allegato A-art. 49 Art. 49. I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste Art. 50 La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo al Art. 51 Allegato A-art. 51 Art. 51. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono Art. 52 Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fat Art. 53 In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio d Art. 54 Allegato A-art. 54 Art. 54. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 Art. 55 Allegato A-art. 55 Art. 55. Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze poss Art. 56 Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al p Art. 57 Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque sta Art. 58 Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l titolo VII Previdenza.
Art. 59 L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cass Allegato B
titolo VII Previdenza.
Art. 1 Allegato B-art. 1 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 2 Allegato B-art. 2 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 3 Allegato B-art. 3 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 4 Allegato B-art. 4 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 5 Allegato B-art. 5 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 6 Allegato B-art. 6 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 7 Allegato B-art. 7 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 8 Allegato B-art. 8 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 9 Allegato B-art. 9 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 10 Allegato B-art. 10 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 11 Allegato B-art. 11 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 12 Allegato B-art. 12 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 13 Allegato B-art. 13 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 14 Allegato B-art. 14 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 15 Allegato B-art. 15 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 16 Allegato B-art. 16 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 17 Allegato B-art. 17 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 18 Allegato B-art. 18 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 19 Allegato B-art. 19 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 20 Allegato B-art. 20 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Art. 21 Allegato B-art. 21 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360