Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 31 mar 1931
Gli incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto è disposto circa la relativa retribuzione dall'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, su proposta del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.
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