Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 mar 1931
L'insegnamento che si impartisce nelle singole scuole è distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore). La tabella A annessa al presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna scuola e la durata dei periodi medesimi e le condizioni di età per l'ammissione alle varie scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-3