Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 31 mar 1931
Negli esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova scritta e un voto per la prova orale. Per ottenere l'approvazione è necessario aver riportato una media di sei decimi e non meno di cinque decimi in ciascuna delle due prove. Chi non ottiene l'approvazione è tenuto a ripetere entrambe le prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945#art-14