Art. 98
RegolamentoTitolo VI

Art. 98

264 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che essendo in licenza si ammali deve entrare in un ospedale militare, a meno che non si tratti di un ammogliato che trovasi presso la propria famiglia, il quale può essere autorizzato dall'ufficio di P. S. territorialmente competente a curarsi in casa per un periodo non superiore ai dieci giorni. Se l'ospedale militare trovasi nella stessa località in cui l'agente fruisce della licenza, egli vi si presenta per essere ricoverato; in caso contrario si presenta al podestà richiedendolo di provvedere per la sua accettazione nell'ospedale civile del luogo, in quanto esista; in mancanza egli chiederà il ricovero nell'ospedale militare viciniore. Indipendentemente dall'avviso che in tali casi sarà dato dall'ufficio di P. S. competente, dal podestà o dalla direzione dell'ospedale alla Questura cui l'agente appartiene, questi è altresì tenuto ad informarne direttamente i propri superiori.
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