Art. 95
RegolamentoTitolo VI

Art. 95

261 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente in licenza deve esibire il foglio di licenza ad ogni richiesta degli agenti di P. S. e dei carabinieri Reali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-95