Regolamento›Titolo VI
Art. 94
260 / 415In vigore dal 3 gen 1931
L'agente, giunto nel luogo in cui ha dichiarato di voler fruire della licenza deve, entro 24 ore, presentare personalmente il foglio di licenza al locale ufficio di P. S. ed in mancanza di questo, al Comando locale dei carabinieri Reali ed, in mancanza, al podestà del Comune, per il prescritto visto. Eguale formalità egli dovrà osservare nelle 24 ore precedenti alla partenza per il ritorno al reparto.
Il sottufficiale è dispensato dal presentare personalmente il biglietto di licenza per il visto, quando il comandante dei carabinieri Reali sia ad esso inferiore di grado.
L'agente in licenza ordinaria e straordinaria che, per il cambio di domicilio della famiglia debba passare la licenza in luogo diverso da quello per cui essa era stata richiesta, giunto nella nuova località, fa apporre un nuovo visto al foglio con le norme anzidette e comunica direttamente e con lettera raccomandata all'ufficio di P.
S. da cui dipende, il cambiamento avvenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-94