Regolamento›Titolo VI
Art. 93
259 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Non è computato come eccedente alla licenza il ritardo nel ritorno, causato da forza maggiore, comprovata con dichiarazione di autorità di P. S., di Comando di stazione di carabinieri Reali, o di altre autorità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-93