Art. 88
RegolamentoTitolo VI

Art. 88

254 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La domanda di licenza per la morte di un genitore o della moglie dev'essere corredata del certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. In casi di urgenza, l'agente potrà essere inviato in licenza anche prima della produzione di tale documento; egli dovrà però farlo pervenire con tutta sollecitudine all'autorità che ha concesso la licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-88