Art. 85
RegolamentoTitolo VI

Art. 85

251 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Non può fruire di licenza ordinaria l'agente che non serbi buona condotta. L'agente punito col massimo degli arresti di rigore, della sala disciplina di rigore, della prigione di rigore ovvero col massimo della riduzione dello stipendio o paga non può fruire di licenza ordinaria se non sia trascorso un anno dalla punizione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-85