Regolamento›Titolo VI
Art. 83
249 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le licenze per i sottufficiali, guardie scelte e guardie sono di tre specie: ordinarie, straordinarie e brevi.
La concessione di tali licenze è subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa dai questori quando speciali contingenze di ordine pubblico lo rendano necessario.
La percentuale degli agenti che dovranno contemporaneamente fruire di licenza verrà stabilita dal questore.
I funzionari di P. S. capi d'ufficio, nella concessione delle licenze e nel rilascio del nulla osta, dovranno tener presente che, agli agenti che se ne rendano meritevoli, le licenze non debbono essere negate o ritardate se non in casi eccezionali, la cui importanza dovrà essere sempre riconosciuta dal questore.
I direttori delle Scuole ed il funzionario di P. S. preposto al comando del nucleo agenti addetti al Ministero hanno, in materia di licenze agli agenti, le stesse competenze dei questori previste nel presente titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-83