Art. 82
Regolamento

Art. 82

15 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento d'infermità riportate in servizio, o della inabilità a proseguire nel servizio, nonché le visite di controllo o collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, saranno effettuati in conformità delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Le spese inerenti alle visite collegiali richieste dagli agenti sono a carico degli interessati. Le spese inerenti alle visite proposte d'ufficio sono a carico dello Stato. Le spese di trasporto degli agenti saranno sostenute dallo Stato solo nel caso di accertamenti sanitari disposti d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-82