Art. 81
Regolamento

Art. 81

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In vigore dal 3 gen 1931
Nei casi di ferite, lesioni o infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, le quali dovranno essere subito debitamente accertate nei modi di cui l', i questori provvederanno alle eventuali spese di trasporto e di cura dell'agente prelevandone l'importo dai fondi di anticipazione e richiedendone poi alle Prefetture il rimborso con rendiconti corredati dai documenti giustificativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-81