Art. 78
Regolamento

Art. 78

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In vigore dal 3 gen 1931
Se trattisi di malattia per la quale la cura debba oltrepassare i 5 giorni, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono inviati all'ospedale militare; solo in casi speciali e debitamente giustificati, possono essere ricoverati in altri luoghi di cura. Quando il medico ritenga urgente il ricovero dell'infermo, il comandante di stazione deve immediatamente provvedervi sotto la propria responsabilità. Le spese del trasporto, quando occorra, restano a carico dell'infermo e vengono soddisfatte con ritenute speciali sulla paga mensile dell'agente eseguite dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio speciale Comando agenti. Agli agenti ammogliati conviventi con la famiglia, può essere concesso di curarsi nelle proprie abitazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-78