Regolamento›Titolo V
Art. 74
246 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I sanitari del Corpo hanno i seguenti obblighi:
1° trovarsi giornalmente nell'ora fissata dal questore o dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. distaccato, nella sala medica o in altro ambiente a ciò destinato, per visitare gli ammalati ivi riuniti a cura dei comandanti di stazione e per prendere visione delle richieste di visite per gli ammalati costretti a letto, in caserma o a domicilio;
2° eseguire in giornata o subito, a seconda delle necessità, le visite di cui al precedente capoverso e quelle che fossero successivamente richieste d'urgenza dai comandanti di stazione;
3° prestare assistenza agli ammalati sino alla guarigione o al ricovero in uno stabilimento di cura, effettuando giornalmente nei casi gravi il necessario numero di visite;
4° vigilare sull'igiene delle caserme e del vitto e provocare opportune misure di profilassi, specialmente celtica;
5° proporre gli agenti ritenuti inabili al servizio per le visite collegiali militari di controllo e di rassegna, redigendo, se del caso, apposite relazioni.
Uguali obblighi hanno i medici verso gli agenti di rinforzo o di transito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-74