Art. 67
RegolamentoTitolo IV

Art. 67

239 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
In caso di traslocazione o di servizio temporaneo fuori residenza, di durata superiore ad un giorno, i comandanti di stazione hanno facoltà di anticipare agli agenti, sul fondo vitto, quella somma che riterranno opportuna, secondo le circostanze, ma che non deve essere mai superiore a L. 30.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-67