Regolamento›Titolo IV
Art. 67
239 / 415In vigore dal 3 gen 1931
In caso di traslocazione o di servizio temporaneo fuori residenza, di durata superiore ad un giorno, i comandanti di stazione hanno facoltà di anticipare agli agenti, sul fondo vitto, quella somma che riterranno opportuna, secondo le circostanze, ma che non deve essere mai superiore a L. 30.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-67