Art. 62
RegolamentoTitolo III

Art. 62

234 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
L'armamento, le cassette di ordinanza e le catenelle di sicurezza complete, degli agenti assenti precariamente, saranno conservate in ripostiglio a cura e sotto la responsabilità dei comandanti di stazione, per evitare danni e deperimenti e dovranno avere un cartellino indicante il nome dell'agente cui sono pertinenti. Le cassette inoltre dovranno contenere l'inventario degli oggetti in esse rinchiusi, firmato dall'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-62