Regolamento›Titolo III
Art. 61
233 / 415In vigore dal 3 gen 1931
L'armamento di cui sopra, a cura dei direttori delle Scuole di polizia di Roma e Caserta, viene dato in consegna agli allievi all'atto della loro nomina a guardia, insieme alla catenella di sicurezza con lucchetto.
In caso di trasferimento ogni sottufficiale, guardia scelta o guardia dovrà portare nella nuova sede o nella nuova stazione della stessa sede, le armi e le munizioni avute in consegna e delle quali sarà responsabile fino alla cessazione dal servizio, che avvenga per qualsiasi motivo.
All'atto della cessazione dal servizio ogni agente dovrà riconsegnare le armi e le munizioni al proprio comandante di stazione e compensare i danni che vi si riscontrassero, in conformità del giudizio di un perito armaiolo.
Le armi così restituite dagli agenti all'atto della cessazione dal servizio o che comunque vengano a risultare eccedenti debbono essere a cura delle Questure, versate sollecitamente al magazzino della Scuola tecnica di polizia in Roma.
Analoghe disposizioni si debbono osservare per le catenelle di sicurezza con lucchetto, complete, che sono in consegna agli agenti.
Storico versioni
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