Regolamento›Titolo III
Art. 58
230 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La divisa deve essere sempre in istato tale da potersi indossare senza offendere la dignità del Corpo.
In caso di trasgressione il superiore che constata la mancanza, indipendentemente dalla procedura disciplinare di cui all', n. 3, dovrà a seconda dei casi riferirne alla Questura, all'ufficio speciale Comando agenti od al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende il trasgressore, perché possano promuovere la sostituzione degli effetti ed i conseguenti addebiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-58