Art. 57
RegolamentoTitolo III

Art. 57

229 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Quando esigenze di servizio richiedano speciali travestimenti, le relative spese sono a carico del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-57