Regolamento›Titolo III
Art. 56
228 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Ogni qualvolta un agente può dimostrare che il deterioramento degli effetti di vestiario e di corredo è avvenuto per causa diretta di servizio, l'Amministrazione risarcisce il danno udito il parere di un perito scelto dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende la stazione.
Per ottenere tale risarcimento viene inviata al Ministero pel tramite gerarchico, copia dei verbali dell'operazione di servizio nella quale si verificò il danno, col visto del funzionario di P. S. alla cui dipendenza il danneggiato operava, nonché un prospetto contenente le seguenti indicazioni:
nome e cognome dell'agente;
descrizione dell'oggetto deteriorato;
data della distribuzione o dell'acquisto dell'oggetto, e valore dell'oggetto alla data stessa;
valore dell'oggetto dopo il deterioramento, tenuto conto dei mesi d'uso;
differenza da rimborsare.
Il prospetto sarà firmato dal perito e dal funzionario indicato nel primo comma del presente articolo.
Le spese di perizia restano a carico dell'Amministrazione qualora venga riconosciuta giustificata la richiesta di risarcimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-56