Art. 55
RegolamentoTitolo III

Art. 55

227 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Per ogni agente in divisa provveduto di effetti di vestiario e di corredo, la Direzione della Scuola di Roma aprirà in apposito registro un conto corrente dal quale risultino tanto le somministrazioni gratuite quanto quelle a pagamento, con l'indicazione per queste ultime, delle quote rimborsate. La Direzione stessa terrà inoltre due contabilità distinte: una per gli effetti di divisa e di corredo distribuiti gratuitamente come prima vestizione, con la indicazione del loro importo; e l'altra per gli effetti che si distribuiscono a pagamento in rinnovazione dei primi, nella quale ultima dovranno figurare oltre l'importo dei singoli effetti, le somme riscosse in pagamento e ricuperate giusta l'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-55