Art. 51
RegolamentoTitolo III

Art. 51

223 / 415
In vigore dal 22 apr 1947
Alla vestizione degli agenti che saranno arruolati dopo l'emanazione del presente regolamento, sarà provveduto con le norme seguenti: a) a tutti gli allievi guardie saranno distribuiti gratuitamente gli oggetti di vestiario, le scarpe, gli oggetti di biancheria e di corredo di cui all'annessa tabella allegato n. 1. Gli allievi che venissero licenziati al termine del corso o prima dovranno restituire tutti gli oggetti di cui sopra ancora utilizzabili. Gli allievi invece che verranno nominati guardie dovranno restituire soltanto gli effetti costituenti le divise di panno. La cassetta d'ordinanza s'intenderà data in consegna fino alla scadenza della prima rafferma, dopo di che diverrà di proprietà dell'agente. Qualora egli cessando il servizio prima di tale termine non versi la cassetta o la versi in istato di deterioramento non corrispondente al tempo trascorso, gli sarà addebitata e ritenuta la differenza di valore calcolata in settantaduesimi. Il ricavato sarà versato in conto entrate eventuali del Tesoro. Le cassette ritirate dovranno essere spedite al magazzino della Scuola tecnica di polizia di Roma. Agli agenti che prendono parte ai corsi per i gradi di vicebrigadiere e maresciallo verranno distribuiti soltanto gli effetti di divisa della Scuola coi distintivi del grado attuale, nonché un paio di scarpe. Gli effetti stessi - meno le scarpe - verranno poi ai predetti agenti ritirati al termine del corso; b) a tutti indistintamente gli allievi nominati guardie e destinati fuori di Roma, la Direzione della Scuola corrisponderà un'indennità di L. 500 lorde, con obbligo di provvedersi di indumenti civili; c) agli allievi nominati guardie e destinati a prestar servizio alla Capitale verranno invece distribuiti una volta tanto a titolo gratuito la grande e la piccola divisa, le buffetterie e gli accessori di cui alla tabella allegato n. 1 e, se trattasi di agenti destinati allo squadrone a cavallo, avranno diritto anche ad una seconda piccola divisa. Uguale trattamento sarà fatto agli agenti delle provincie che venissero trasferiti a Roma. Gli agenti della Capitale che saranno assegnati al reparto viabilità verranno altresì provveduti gratuitamente e per una sola volta degli effetti costituenti la doppia divisa bianca estiva, di cui all'annessa tabella allegato n. 1. Alla lavatura della divisa bianca provvederà la Questura con modalità analoghe a quelle di cui agli . Gli agenti della Capitale che fossero adibiti a servizi in abito civile riceveranno inoltre, per una sola volta, l'indennità di L. 500 di cui alla lettera b), qualora ad essi non sia stata già precedentemente corrisposta. Questa disposizione non si applica agli agenti addetti alle squadre di speciale importanza, per i quali il Ministero, di concerto con quello delle finanze, provvederà diversamente a seconda dei casi. Gli agenti che venissero da Roma trasferiti in altra provincia avranno diritto alla indennità di L. 500 di cui alla lettera b) qualora non l'abbiano mai ricevuta e durante la loro permanenza in Roma non abbiano avuto abiti civili dall'Amministrazione; d) agli agenti destinati a prestar servizio di mare verranno distribuiti una sola volta a titolo gratuito la divisa e gli accessori di cui alla tabella allegato n. 1; e) agli agenti conducenti di automezzi in servizio di terra e di mare e guardafili, verranno pure distribuiti una sola volta gratuitamente gli effetti di vestiario di cui alla tabella allegato n. 1; f) l'agente in divisa cessando di appartenere al Corpo od essendo trasferito da Roma in altra Provincia potrà portare seco gli effetti di prima vestizione solo se sia trascorso il termine massimo di durata, fissato nella tabella allegato n. 1. In caso diverso essi dovranno essere versati al magazzino della Scuola di Roma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "L'indennita' di prima vestizione di cui all'art. 51, lettera b) del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' soppressa".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-51