Regolamento›Titolo III
Art. 50
222 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il collaudo di cui l'articolo precedente sarà eseguito da una Commissione composta di un funzionario di P. S. di grado non inferiore all'ottavo, presidente; di un esperto, entrambi scelti dal Ministero e del consegnatario del magazzino il quale, inoltre, fungerà da segretario. All'esperto, sempre che sia estraneo all'Amministrazione, verrà corrisposto, per ciascun giorno di adunanza della Commissione, a norma dell' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 863, un compenso di L. 40 da pagarsi sul capitolo delle spese di vestiario per gli agenti di P. S.
Al collaudo potrà sempre assistere il fornitore od un suo rappresentante.
Del collaudo dovrà essere redatto apposito processo verbale in triplice originale dal quale risulti che gli oggetti corrispondono strettamente per la qualità e la forma ai campioni e che presentano in ogni loro parte la finitezza di lavoro voluta, e dal quale si rilevi se sono stati rifiutati oggetti non diligentemente finiti o non conformi ai campioni.
Un originale del verbale di collaudo sarà trasmesso al Ministero per i provvedimenti di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-50