Regolamento›Titolo II
Art. 47
219 / 415In vigore dal 28 feb 1939
Il Ministero potrà conferire promozioni straordinarie al grado immediatamente superiore alle guardie, alle guardie scelte, ai vicebrigadieri, ai brigadieri ed ai marescialli di 3ª e di 2ª classe che abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità, oppure abbiano corso grave pericolo di vita per conseguire l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita ai cittadini. Le relative proposte saranno dai Prefetti inoltrate al Ministero corredate del parere, espresso con verbale, di una Commissione di primo grado composta delle persone e con le norme indicate dall'; e verranno sottoposte alla Commissione di cui all' la quale fungerà da Commissione di secondo grado per il giudizio definitivo.
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1939, N. 322, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1939, N. 739.
Tutte le promozioni straordinarie contemplate nel presente articolo saranno conferite con dispensa dal limite di anzianità stabilito per ciascun grado, nonché dal corso di abilitazione e dagli esami quando siano richiesti, giusta gli articoli precedenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-47