Art. 45
RegolamentoTitolo II

Art. 45

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In vigore dal 3 gen 1931
Coloro che non riusciranno vincitori del concorso potranno aspirare all'ammissione ai concorsi successivi; qualora però per due volte non conseguano l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori concorsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-45