Art. 44
RegolamentoTitolo II

Art. 44

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In vigore dal 3 gen 1940
Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nella prova scritta una media non inferiore ai sei decimi e conseguono l'idoneità coloro che anche nella prova orale ottengano la medesima votazione. La media delle votazioni riportate nelle due prove serve a determinare la graduatoria finale. Le promozioni al grado di maresciallo di 3a classe sono conferite secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dei posti messi a concorso. Gli idonei che, in conseguenza, restano esclusi dalla promozione, non acquistano diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-44