Art. 413
RegolamentoTitolo XIX

Art. 413

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In vigore dal 3 gen 1931
Le ritenute sugli assegni degli agenti provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma che siano ancora in corso da parte del Governatorato, che siano state debitamente giustificate e che derivino da conti in sospeso per debiti vari del personale suddetto, saranno continuate nell'attuale ammontare da parte del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-413