Regolamento›Titolo XIX
Art. 411
411 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Per le rafferme degli agenti che provengono dai soppressi Corpi municipali di Roma, valgono le norme di cui gli e seguenti, salvo che le rafferme saranno tutte senza premio, in quanto il personale stesso conserverà invece il diritto ai seguenti premi quadriennali già stabiliti dall'Amministrazione comunale (tabella B del regolamento per il Corpo dei vigili urbani 16-19 luglio 1920):
dopo 5 anni di servizio, L. 400;
dopo 9 anni di servizio, L. 600;
dopo 13 anni di servizio, L. 800;
dopo 17 anni di servizio, L. 1000;
dopo 21 anni di servizio, L. 1200;
dopo 25 anni di servizio, L. 1500.
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