Art. 411
RegolamentoTitolo XIX

Art. 411

411 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Per le rafferme degli agenti che provengono dai soppressi Corpi municipali di Roma, valgono le norme di cui gli e seguenti, salvo che le rafferme saranno tutte senza premio, in quanto il personale stesso conserverà invece il diritto ai seguenti premi quadriennali già stabiliti dall'Amministrazione comunale (tabella B del regolamento per il Corpo dei vigili urbani 16-19 luglio 1920): dopo 5 anni di servizio, L. 400; dopo 9 anni di servizio, L. 600; dopo 13 anni di servizio, L. 800; dopo 17 anni di servizio, L. 1000; dopo 21 anni di servizio, L. 1200; dopo 25 anni di servizio, L. 1500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-411