Art. 409
RegolamentoTitolo XIX

Art. 409

409 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le concessioni di autorizzazione a contrarre matrimonio sono sospese, sino a quando la percentuale degli ammogliati non sia ridotta nei limiti fissati dall', eccezione fatta per i marescialli e per i vedovi con prole di cui all'ultimo capoverso dell'articolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-409