Regolamento›Titolo XIX
Art. 408
408 / 415In vigore dal 16 giu 1936
I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei marescialli di 2ª e 3ª classe, dovranno essere coperti per un quinto col trasferimento in quadro per ordine di ruolo, di marescialli di pari grado fuori quadro che abbiano riportato negli ultimi due anni classifiche non inferiori a «buono» e che vengano designati come meritevoli di tale provvedimento dalla Commissione di cui all'; e per quattro quinti con la promozione di sottufficiali in quadro dal grado inferiore.
Ciascun maresciallo inquadrato nel modo suddetto mediante decreto Ministeriale, precederà nella nuova posizione di ruolo i quattro sottufficiali provenienti dal grado inferiore.
I posti che si renderanno vacanti nell'organico dei brigadieri ed in quello dei vice-brigadieri, dovranno essere coperti per un quinto col trasferimento in quadro di sottufficiali di pari grado fuori quadro, che siano riusciti vincitori di speciali esami di concorso ai quali potranno aspirare rispettivamente i brigadieri ed i vice-brigadieri fuori quadro che nell'ultimo biennio abbiano riportato classifiche non inferiori a «distinto»; e per quattro quinti con promozioni dal grado inferiore.
Ciascun brigadiere o vice-brigadiere inquadrato nel modo anzidetto mediante decreto Ministeriale e per ordine di graduatoria di esame, precederà nella nuova posizione di ruolo i quattro provenienti dal grado inferiore.
Gli esami di concorso avranno luogo con le stesse modalità stabilite dagli pel concorso dei brigadieri aspiranti al grado di maresciallo di 3ª classe e con quelle altre norme che il Ministero, nel bandire il concorso, riterrà opportuno di determinare.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 9 gennaio 1936, n. 1039, convertito senza modificazioni dalla L. 18 gennaio 1937, n. 217, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il riassorbimento in quadro dei brigadieri e vice-brigadieri fuori quadro, di cui all'art. 408, 3° comma, del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., sara' effettuato nella misura di un quarto anziche' di un quinto". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le promozioni dal grado inferiore saranno effettuate nella misura di tre quarti dei posti disponibili".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-408